5 per Mille 2018 / Invariate le disposizioni normative rispetto al 2017
L’unica novità riguarda il numero di iscrizione al Registro
Il Coni Nazionale ha diramato nei giorni scorsi la Circolare riguardante il 5 per Mille, anno 2018. Le disposizioni normative sono rimaste invariate rispetto al 2017, fatta eccezione per il numero da riportare nella “SEZIONE II” della modulistica presente nella piattaforma telematica per l’iscrizione al 5 per Mille. Infatti, in seguito alla migrazione del Registro delle Società Sportive nel nuovo Registro 2.0, nella “Sezione II” dovrà essere riportato il numero/codice di affiliazione invece del “vecchio” numero di iscrizione, che non esiste più.
Per praticità, si ricordano le nuove date di scadenza con i relativi link di rinvio. In coda, la Circolare integrale.
- 7 maggio 2018: termine per l’iscrizione telematica agli elenchi attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate per i soggetti non presenti nell’elenco già pubblicato sul sito dell’AdE (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Archivio/Archivio+5permille/Elenco+permanente+degli+iscritti/Associazioni+sportive+dilettantistiche) e sul sito del Coni (http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html)
- 14 maggio 2018: pubblicazione dell’elenco provvisorio delle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al beneficio
- 21 maggio 2018: termine per la richiesta alla Direzione regionale dell’AdE di correzione di eventuali errori riscontrati nell’elenco provvisorio (utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di Partita Iva e AA5/6 per i soggetti non titolari di Partita IVA)
- 25 maggio 2018: pubblicazione elenchi aggiornati delle Associazioni iscritte al beneficio
- 2 luglio 2018: termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà (con allegata copia del documento di identità) al CONI Puglia, attraverso Raccomandata A/R di Poste Italiane indirizzata a CONI Comitato Regionale Puglia c/o Stadio della Vittoria – Via Madonna della Rena, 5 - 70123 Bari o Posta certificata all’indirizzo
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- da parte dei legali rappresentanti di ASD che hanno presentato la richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille, attestante il possesso dei requisiti previsti per partecipare al riparto della quota
- da parte di quelle ASD già presenti nell’elenco permanente che abbiano variato il rappresentante legale o abbiano perso i requisiti per i quali erano state ammesse l’anno precedente
- 1 ottobre 2018: termine per la regolarizzazione delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali (con sanzione pecuniaria pari a 250€)
- 31 dicembre 2018: termine per i controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive da parte del Comitato Regionale Puglia
- 31 gennaio 2019: trasmissione da parte del CONI Puglia dell’elenco delle associazioni Decadute, Ammesse ed Escluse dal beneficio all’Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB
- 15 marzo 2019: Trasmissione da parte del CONI dell’elenco complessivo delle associazioni Decadute, Ammesse ed Escluse dal beneficio all’Agenzia delle Entrate
Si ricorda che possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2018 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, iscritte al Registro alla data di presentazione della domanda, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente IL SETTORE GIOVANILE e che svolgano prevalentemente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2018) e i dati dichiarati devono essere conformi con quelli presenti nel Registro delle Società Sportive del CONI.
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