Amatori e non agonisti, cambiano le visite medico-sportive

Dalla prima regolamentazione per l’attività amatoriale, con certificato obbligatorio se si hanno fattori di rischio, all’obbligo di elettrocardiogramma per l’attività non agonistica, passando per una serie di nuove disposizioni: novità, dunque, per le visite medico-sportive. Arrivano dall’ultimo decreto ministeriale firmato dall’ex ministro della Salute, Renato Balduzzi, in accordo con il ministro dello Sport Gnudi, intitolato “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita”.
Il testo - Previsto nel decreto “Salute e sviluppo” del 2012 (articolo 7 comma 11)  - raduna le indicazioni del gruppo di lavoro istituito dal ministro nello scorso febbraio, e del corrispondente gruppo di lavoro del Consiglio superiore di sanità, dell’Fmsi e del Coni.

Ecco i principali contenuti.

Attività amatoriale - I soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che praticano attività amatoriale (ovvero non regolamentata da organismi sportivi e non occasionale) devono sottoporsi a controlli medici periodici secondo precise indicazioni.
Tre i principi: in primo luogo, gli uomini fino a 55 anni e le donne fino ai 65, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrà valenza biennale.
Ancora: i soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni (età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell’anziano, l’essere fumatori, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori di rischio a giudizio del medico) dovranno essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport, che dovranno effettuale un elettrocardiogramma a riposo e eventualmente altri esami necessario secondo il giudizio clinico. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno.
Infine, i soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate dovranno ricorrere a un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un medico dello sport o allo specialista di branca, che effettuerà esami e consulenze specifiche e rilascerà a proprio giudizio un certificato annuale o a valenza anche inferiore all’anno.
Il certificato andrà esibito all’atto di iscrizione o di avvio delle attività all’incaricato della struttura o del luogo dove si svolge l’attività. Non sono invece tenuti all’obbligo della certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale o saltuario, chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati, i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, come le bocce (escluse le bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino”, e chi pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A costoro è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività.

Attività sportiva non agonistica - Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti, devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport. La visita dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo.
Regole più stringenti sono previste per chi partecipa ad attività ad elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni podistiche oltre i 20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci: in questo caso verranno effettuati accertamenti supplementari.

Obbligo di presenza dei defibrillatori - Le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno trenta mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche sei. Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico.
Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni (Fmsi o altre Società Scientifiche).

Campagna educativa per lo sport in sicurezza - Il decreto, infine, prevede anche una attenzione educativa sul tema: i ministeri della Salute e dello Sport e il Coni promuoveranno annualmente una campagna di comunicazione sullo sport in sicurezza, alla quale potranno collaborare anche le società scientifiche di settore.