Coni Bari, le palestre scolastiche siano utilizzate per lo sport

Il Consiglio Comunale di Bari ha approvato alcune modifiche al regolamento di uso delle palestre scolastiche in vigore dal 2005 ma che riprendeva un analogo regolamento in vigore dagli anni ’80. Il regolamento, fermo restando l’autonomia scolastica e la responsabilità programmatoria delle scuole, affronta l’utilizzo delle palestre per attività extrascolastiche (cioè al di fuori degli orari e delle attività curricolari scolastiche). In tal caso la palestra viene utilizzata principalmente per attività sportive, per svolgere attività motorie e sportive di avviamento, di perfezionamento o di allenamento. L’uso viene riservato agli unici soggetti che, per legge, sono titolati all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, promozionali o agonistiche, ovvero le società o le associazioni sportive affiliate ad enti di promozione  sportiva o Federazioni sportive riconosciute dal CONI. I soggetti che attendono a promuovere lo sport “organizzato” (cioè non in forme libere ed individuali) devono avere le caratteristiche stabilite dall’art. 90 della L.289/2002 (comma 18) e devono essere iscritti al registro del CONI (comma 20).
La stessa legge stabilisce al comma 22 che “per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura” (ed è noto che anche l’assegnazione di una palestra o un servizio comunale rappresenta una forma di contributo) “le società ed associazioni dilettantistiche devono dimostrare l’avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20” (tenuto dal CONI e trasmesso annualmente al Ministero delle Finanze).
Così come al comma 26 la legge recita: “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10/10/1996 n.567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.”
Pertanto, alla luce di questi riferimenti di legge, ma che sono pienamente condivisibili per buon senso, le osservazioni dell’assessore Losito pubblicate a riguardo sulla Gazzetta del Mezzogiorno di oggi appaiono del tutto sconclusionate e prive di fondamento. Lo dico in quanto Delegato provinciale del CONI di Bari, ma soprattutto per aver svolto la funzione di Preside in Istituti scolastici per oltre venti anni. In sostanza le palestre scolastiche devono essere utilizzate principalmente per l’attività motoria e sportiva, essendo destinate specificatamente a questo fine, fermo restando che per l’autonomia scolastica e in funzione delle esigenze didattiche della scuola, saltuariamente od occasionalmente possono essere destinate ad eventi sociali o culturali, come avviene per buon senso in tutte le scuole del mondo.
Quando invece parliamo di attività sportiva, sia che si tratti di avviamento motorio o promozione sportiva sia che si tratti di attività più specializzate di tipo agonistico, è necessario e indispensabile che i soggetti che “organizzano” tali attività strutturate e in luoghi pubblici, siano dotati di tutti i requisiti di affidabilità e responsabilità, e avere adeguate conoscenze culturali e pedagogiche, personale tecnico qualificato e metodologie riconosciute dallo Stato. Le leggi attribuiscono questo compito al CONI che opera attraverso le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e migliaia di società e associazioni sportive dilettantistiche che devono essere affiliate e riconosciute in tale contesto.

Prof. Enzo Fiorentino                                              
Delegato CONI Bari