ELEZIONI CONI PUGLIA / Online la decisione del Collegio di Garanzia
Il ricorso, presentato in data 8 aprile 2021, è stato dichiarato inammissibile. Gli atti sono stati depositati lo scorso 14 dicembre
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione si è pronunciato - con decisione n°113 Prot. n.01508/2021 - nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n.37/2021 presentato in data 8 aprile 2021 dai signori Giuseppe Scarpellino, Claudia Buonpensiere e Antonio Pellegrino contro il Comitato Regionale Puglia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI nonchè contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, il sig. Vito Roberto Tisci, i signori Angelo Giliberto, Giuseppe Lassandro, Giovanni Stefano Laterza, Serafina Grandolfo, Marinella Falca, non costituiti in giudizio; in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento, previa sospensione cautelare, delle operazioni elettorali, dei risultati e dell'atto di proclamazione degli eletti del Comitato Regionale Puglia del CONI, in riferimento alla riunione del Consiglio Regionale Elettivo convocato per il rinnovo e l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Regionale del Comitato Regionale Puglia del CONI, svoltasi a Bari, in data 13 marzo 2021, nella parte relativa alla elezione e proclamazione del sig. Angelo Giliberto, quale Presidente del suddetto Comitato Regionale, e del sig. Vito Roberto Tisci, quale componente della Giunta Regionale del Comitato Regionale Puglia del CONI, e di ogni ulteriore atto e provvedimento, preesistente, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto nel contenuto.
A tal proposito si pubblica la decisione n. 113 del Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione che ha dichiarato inammissibile il ricorso (atti depositati in data 14 dicembre 2021).